In riferimento all'art.2
comma 1 del D.L. n.16 del 02/03/2012 convertito nella Legge n.44 del 26/04/2012,
l'omesso invio del Modello EAS cioè la comunicazione dei dati fiscalmente
rilevanti ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato di cui
all'art.148 del TUIR e dell'art.4 del DPR n.633/1972, che prevede, tra l’altro,
la decommercializzazione delle quote e corrispettivi specifici versati da soci,
associati e tesserati, è sanabile: gli enti
associativi possono presentare in ritardo il Modello EAS e quindi regolare la
propria situazione al fine di poter legittimamente usufruire delle agevolazioni
suddette.
Ricordando che
l'art.30 del Decreto Legge n. 185 del 29/11/2008 convertito nella Legge n.2 del
28/01/2009, ha stabilito che per beneficiare della non imponibilità IRES e IVA
dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, gli enti di tipo associativo
devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le
notizie fiscalmente rilevanti, mediante un apposito modello chiamato Modello
EAS, entro 60 giorni dalla data di costituzione dell'ente ferma restando comunque
la presenza dei requisiti qualificanti previsti dall'art.148, comma 8 del TUIR
e dell'art.4 del DPR n.633/72 come ad esempio, divieto di distribuzione di
utili o avanzi di gestione, obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente in
caso di scioglimento.
L'omessa presentazione
del modello EAS nei termini suddetti quindi comporta la decadenza dei benefici
fiscali, come richiamato nella circolare n.12/2009 dell'Agenzia delle Entrate.
Tuttavia l’art.2,
comma 1, del Decreto Legge n. 16 del 02/03/2012 convertito in Legge n. 44 del
26/04/2012 ha introdotto la possibilità di fruire dei benefici e dei regimi
fiscali opzionali, anche in caso di omissione dell'obbligo di comunicazione
previsto: l'ente associativo deve assolvere a tale adempimento, pur
tardivamente, ma, comunque, entro il termine di presentazione della prima
dichiarazione utile e comunque prima che siano iniziate attività di
accertamento a carico dell'ente stesso.
Pertanto, gli enti
associativi benché in possesso dei requisiti sostanziali previsti ma che non
hanno ottemperato all'invio del modello nei termini previsti, possono evitare
la decadenza dalle agevolazioni fiscali presentando detto modello entro il termine
di presentazione della prima dichiarazione nella quale trova applicazione il
regime fiscale agevolato.
Occorre infine che, alla
stessa data della presentazione del
modello EAS "tardivo", occorre versare la sanzione amministrativa prevista
che è pari ad euro 258,00 tramite modello F24, senza possibilità alcuna di
compensazione con eventuali crediti disponibili, indicando come codice tributo
"8114", denominato "Sanzione di cui all'art.11, comma 1, d.lgs. n.
471/1997, dovuta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del d.l. n.16/2012 -
RIMESSIONE IN BONIS" e come anno di riferimento l’anno per cui si effettua
il versamento.
Fonte:
la rete