Soppressione per le S.r.l. dell’obbligo di tenuta del libro soci

sabato 30 ottobre 2010

Il Decreto Legge n. 185 del 29/11/2008, convertito con Legge n. 2 del 28/01/2009, al comma 12-septies dell’Art. 16 ha modificato l’Art. 2478 del Codice Civile, sopprimendo, a partire dal 30/03/2009, per le Società a Responsabilità Limitata l’obbligo di tenuta del Libro dei Soci e il conseguente deposito dell'elenco soci, unitamente al bilancio di esercizio, presso il Registro delle Imprese.
Le conseguenze di tale disposizione sono le seguenti:
·         riguardo al momento di efficacia del trasferimento di partecipazioni societarie, nella previgente disciplina, l’Art. 2470 del c.c. stabiliva che il trasferimento delle quote sociali era valido ed efficace tra le parti per effetto del consenso manifestato dalle stesse e nei confronti della società solo dal momento dell’annotazione nel libro soci dell’atto traslativo, effettuata a cura degli amministratori e a condizione che il medesimo fosse stato depositato presso il Registro delle imprese nella cui circoscrizione territoriale è stabilita la sede sociale, mentre ora la nuova disposizione individua l’efficacia del trasferimento di partecipazioni societarie nel momento del deposito del relativo atto presso il registro delle imprese;
·         abrogazione dell’obbligo di iscrizione nel libro dei soci dell’eventuale espropriazione di partecipazioni societarie precisando che gli obblighi solidali del venditore della partecipazione per i versamenti ancora dovuti decorrono dall’iscrizione nel registro imprese anziché dal libro dei soci;
·         eliminando il Libro dei Soci dall’elenco dei libri sociali di cui è obbligatoria la tenuta, gli amministratori devono tenere, oltre al libro delle decisioni assunte da essi stessi, soltanto il libro delle decisioni dei soci;
·         soppressione contestuale dell’obbligo di presentazione presso il registro delle imprese dell’elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali;
·         riguardo la disciplina di convocazione dell’assemblea, in mancanza di indicazioni stabilite dall’atto costitutivo, la convocazione avviene con lettera raccomandata spedita almeno 8 giorni prima dell’adunanza al domicilio risultante dal registro delle imprese;
Tuttavia anche se a livello legislativo non esiste più l’obbligo di tenuta del Libro dei Soci per le Società a Responsabilità Limitata, tale l’obbligo potrebbe essere previsto per disposizione statutaria.
Pertanto per le Società a Responsabilità Limitata può verificarsi che:
a)      la società non tiene più il Libro dei Soci;
b)      la società o per obbligo statutario o per libera scelta può scegliere di tenere il Libro dei Soci o senza farlo preliminarmente bollare oppure facendolo preliminarmente bollare a titolo facoltativo.
Di conseguenza l’Ufficio del registro delle imprese provvederà alla bollatura dei libri in questione qualora sia richiesta.

Fonte: la rete

Abolizione dell’obbligo di bollatura e vidimazione dei libri obbligatori e registri fiscali

sabato 16 ottobre 2010

L’art. 8 della Legge 383/2001 ha abolito l'obbligo di bollatura e vidimazione dei libri e dei registri obbligatori rendendole facoltative.
Il venir meno di tale obbligo interessa solo quei libri e registri la cui bollatura e vidimazione erano previste sostanzialmente dalle seguenti disposizioni legislative:
·         articolo 2215 CC
·         articolo 39 DPR 633/72
·         articolo 22 DPR 600/73
Permane, quindi, in capo alle imprese commerciali l’obbligo alla tenuta di tali libri e registri, secondo le disposizioni degli articoli 2214 e seguenti del codice civile, e alla numerazione progressivamente delle pagine entro l'anno solare prima del loro utilizzo.
La bollatura dei libri sociali delle società di capitali è rimasta obbligatoria.
La Legge 2/2009 ha eliminato l'obbligo di tenuta del libro soci delle Società a Responsabilità Limitata ed attribuito alla trascrizione nel Registro delle Imprese degli atti di trasferimento delle quote pieno valore non solo verso i terzi ma anche nei riguardi della società; pertanto, anche la bollatura di tale libro per le Società a Responsabilità Limitata non è più obbligatoria, ma facoltativa.

La bollatura facoltativa riguarda:
a)      i libri obbligatori previsti dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile:
·         Libro giornale
·         Libro degli inventari

b)      i libri sociali di Società a responsabilità limitata:
·         Libro soci

c)       i registri contabili previsti dagli articoli 39 DPR 633/72 e 14 DPR 600/73, tra cui:
·         Registro delle vendite (o registro delle fatture emesse)
·         Registro dei corrispettivi
·         Registro degli acquisti
·         Registro di prima nota
·         Registro dei beni ammortizzabili
·         Registro di carico dei registratori fiscali
·         Registro delle merci in conto deposito, lavorazione, visione, prova, comodato ecc…
·         Registro delle dichiarazioni d'intento (emesse e ricevute)
·         Registro degli editori
·         Registro degli onorari e delle spese
·         Registro cronologico degli incassi e dei pagamenti
·         Conti di mastro

Fonte: la rete