Formazione e tenuta di libri e repertori con strumenti informatici

domenica 21 novembre 2010

Il Decreto Legge n. 185 del 29/11/2008, convertito con Legge n. 2 del 28/01/2009, al comma 12-bis dell’art. 16 ha introdotto l’Art. 2215 bis del Codice Civile che prevede la facoltà di formare e tenere con strumenti informatici i libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura e dalla dimensione dell’impresa.
La novità in questione consiste nel concedere da ora in poi la possibilità di tenere i libri in questione, anziché su supporto cartaceo su cui riportare registrazioni o annotazioni, su supporto digitale: in altri termini è possibile evitare la tradizionale registrazione su carta e sostituirla con la memorizzazione diretta su file.
La stessa memorizzazione costituirà a tutti gli effetti il documento originale e il tradizionale libro cartaceo diverrà un semplice file.
Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti per la tenuta dei libri, repertori o scritture, ivi compreso quello della regolare tenuta dei medesimi, sono assolti mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, sul documento digitale contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti. Se per più di tre mesi non vi sono registrazioni, la marcatura temporale sarà apposta solo all’atto della prima registrazione e da tale nuova data decorrerà un nuovo periodo trimestrale. I documenti tenuti con strumenti informatici ai sensi di legge hanno l’efficacia probatoria di cui agli Artt. 2709 e 2710 del codice civile.

Fonte: la rete